Come promesso, dopo la nota pubblicata il 12 luglio torniamo sul tema dell’obbligo di vaccinazione anti Covid 19 per il personale sanitario, nel quale è compreso quello operante nelle residenze sanitarie assistenziali -RSA-.

Sul fronte amministrativo si è avuta notizia che altri Tribunali Amministrativi Regionali sono stati interessati della questione: oltre a quelli della Liguria e della Lombardia, si legge sulla stampa di ricorsi ai TAR del Piemonte e dell’Emilia Romagna.

Allo stato nessun provvedimento di sospensiva è stato emesso dai TAR. Il motivo è che nei confronti dei ricorrenti le aziende sanitarie locali non hanno ancora assunto gli atti che determinano “la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”, previsti dall’art. 4, comma 6 DL 44/2021.

I TAR hanno quindi fissato l’udienza per la discussione del merito, generalmente rinviando a dopo l’estate.

Un’ottima notizia arriva invece dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Bergamo, che ha dichiarato legittimo il provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di un OSS renitente al vaccino, assunto da un datore di lavoro che si occupa di assistenza a pazienti fragili.

La rilevanza della decisione è dovuta alla circostanza che, diversamente da quelle dei Tribunali di Modena e di Verona, la pronuncia ha ad oggetto un provvedimento di sospensione assunto dal datore di lavoro dopo l’entrata in vigore dell’art. 4 DL 44/2021, ma prima della conclusione dell’iter previsto dallo stesso articolo con l’emissione da parte della ASL dell’atto che determina “la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”, previsto dal comma 6 dello stesso art. 4.

Il provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione è stato preceduto dal giudizio di inidoneità, assoluta e temporanea, alla mansione specifica da parte del medico competente.

Possiamo così ritenere confermata la bontà dell’iter che abbiamo proposto prima dell’entrata in vigore del DL 44/2021 nella nota pubblicata il 17 febbraio scorso, con i dovuti aggiustamenti in relazione agli sviluppi normativi e alla specificità dei singoli casi, che siamo disponibili ad approfondire.