Lo scorso 26 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale) che, all’art. 4, introduce importanti novità in tema di appalti per quanto attiene le ritenute fiscali e il reverse charge.

Il provvedimento è ancora in attesa di conversione da parte del Parlamento, ma le novità previste meritano attenzione, visto le importanti ricadute che potrebbero comportare.

In particolare, è previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le ritenute fiscali effettuate dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici sulle retribuzioni erogate, nel corso dell’intero rapporto contrattuale, al personale direttamente impiegato nell’esecuzione dell’opera o del servizio affidati, vengano versate dai committenti.

Il sistema a tal fine prospettato appare, però, notevolmente intricato e gravoso per le parti coinvolte.

In sintesi, l’impresa, operate le ritenute fiscali, dovrà versare le somme corrispondenti al committente, con almeno 5 giorni d’anticipo rispetto al termine di legge.

Per consentire a quest’ultimo il riscontro degli importi ricevuti per le ritenute, l’impresa dovrà inoltrare al committente anche una serie di informazioni inerenti i lavoratori impiegati, le ore lavorate, l’ammontare delle retribuzione corrisposte ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente in relazione a tali lavoratori.

Ricevuti gli importi delle ritenute, il committente dovrà provvedere ai relativi versamenti, con esclusione della possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie.

È data, altresì, facoltà all’impresa di richiedere la compensazione, totale o parziale, delle ritenute fiscali con i crediti maturati nei confronti del committente, sebbene entro determinati termini temporali.

Laddove l’impresa non adempia agli obblighi previsti nel Decreto Fiscale, ovvero non avanzi richiesta di compensazione con i crediti eventualmente maturati per l’opera o il servizio, o invii una richiesta di compensazione per crediti inesistenti o non esigibili, il committente dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati nei confronti dell’impresa, vincolando le somme dovute al pagamento delle ritenute.

Sarà, inoltre, onere del committente dare apposita comunicazione di tale inadempienza all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente e, laddove effettui pagamenti all’impresa inadempiente, sarà tenuto a rispondere integralmente delle ritenute dovute.

Per quanto attiene, invece, il reverse charge, l’art. 4, comma 3, ne prevede l’estensione a tutti coloro che eseguono prestazioni di servizi tramite contratti di appalto e subappalto o, comunque, rapporti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili.

Tale disposizione, la cui applicazione è, comunque, condizionata alla preventiva autorizzazione del Consiglio dell’Unione Europea, comporterebbe, quindi, per gli appalti cosiddetti labour intensive l’inversione contabile del versamento dell’IVA, spostando il carico tributario dal prestatore al committente, con conseguente pagamento dell’imposta da parte di quest’ultimo.

La norma non troverà applicazione solo per le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, di enti e società soggetti allo split payment, oltre che delle agenzie di somministrazione di lavoro.

Le disposizioni sopra delineate mirano chiaramente a combattere l’evasione fiscale in settori particolarmente critici e ad impedire l’illecita somministrazione di manodopera, delineando, tuttavia, almeno per quanto attiene le ritenute fiscali, un meccanismo assai complesso ed oneroso per gli operatori economici, che avrà rilevanti ricadute, anche in termini organizzativi e, riteniamo, comporterà non poche difficoltà applicative.

Si dovrà, quindi, monitore con attenzione i prossimi sviluppi.

Il Decreto Fiscale, infatti, è in attesa della conversione da parte del Parlamento e, comunque, potrebbe subire modifiche importanti –> news del 10.12.2019.

La deadline è fissata per la fine del corrente mese: la conversione in Legge del provvedimento, infatti, dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione. In mancanza, perderà efficacia.