Con ordinanza interlocutoria nr. 8090 del 21 aprile 2016, la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa alla trasferibilità dei debiti futuri di una società cedente – sorti per l’accoglimento di un’azione revocatoria – alla società cessionaria.

Il caso prende le mosse da una vicenda di fusione per incorporazione:

la società A incorpora la società B nella quale l’alienante, prima della cessione, conferisce i pagamenti ricevuti dalla società C terza debitrice.

Sopravvenuta la dichiarazione di insolvenza della società C, il Commissario straordinario propone azione revocatoria per i pagamenti effettuati dalla società insolvente in favore dell’alienante, chiedendo la restituzione del pagamento alla società incorporante A.

Il Tribunale dichiara l’inefficacia dei pagamenti ex art. 67 I comma n. 2 e II comma legge fallimentare accogliendo l’azione revocatoria.

La società A ricorre in appello che viene respinto a seguito del riconoscimento della legittimazione passiva della società incorporante in tutte le posizioni attive e passive risultanti dalle scritture contabili regolarmente tenuti dall’azienda, inclusi i debiti eventuali e futuri derivanti dalla sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria.

La società A propone quindi ricorso per la cassazione sostenendo, per quanto qui interessa, di essere subentrata solamente in ogni posizione giuridica attiva dell’alienante ad esclusione dunque delle posizioni passive non risultanti dalle scritture contabili, atteso che per tali posizioni sarebbe stata necessaria un’espressa pattuizione di accollo dei debiti futuri (sviluppa poi altri due motivi in materia di onere probatorio ed di decorrenza del periodo sospetto).

Cessione? Quale responsabilità del cessionario per debiti futuri derivanti da eventuali azioni revocatorie

In considerazione del contrasto giurisprudenziale, la I sezione della Corte di Cassazione, ha ritenuto di richiedere l’intervento chiarificatore delle le Sezioni Unite su questi aspetti:

  1. se la cessione d’azienda comporta per il cessionario l’accollo dei debiti anche futuri di cui risultino i presupposti e in particolare dei debiti che nasceranno dalla sopravvenuta dichiarazione di inefficacia di pagamenti di crediti aziendali risultanti dalla documentazione contabile al momento della cessione dell’azienda.
  2. se il fenomeno traslativo tipico del settore bancario, previsto dall’art. 58 D.Lgs. 385/1993 (legge bancaria) che consente la liberazione del cedente decorsi 3 mesi dalla pubblicità notizia della cessione, possa estendersi anche alle altre ipotesi di cessioni di aziende commerciali, nel caso in cui nulla sia previsto nell’atto di cessione.

Quanto al primo quesito, posto che il conferimento è equivalente alla cessione dell’azienda, non è qui in discussione che il debito nei confronti della procedura concorsuale sia sopravvenuto al conferimento dell’azienda individuale.

Si tratta piuttosto di accertare se con il conferimento siano stati trasferiti alla società conferitaria i debiti futuri derivanti appunto da una sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria e i cui presupposti sussistevano già precedentemente all’operazione di cessione.

L’orientamento di dottrina e giurisprudenza sul punto è pacifico nel ritenere che, essendo ammissibile l’accollo dei debiti futuri, il cessionario può accollarsi i debiti derivanti dall’accoglimento della revocatoria di pagamenti eseguiti da terzi debitori dell’azienda ceduta, originando in tal modo un accollo esterno di un debito futuro con oggetto determinato.

E’ controverso, invece, se l’art. 2560 II comma c.c. comprenda anche il trasferimento delle passività aziendali sopravvenute in capo all’acquirente in via principale o se, alternativamente la responsabilità del cessionario sia solo accessoria rispetto a quella del cedente, che rimane obbligato principale.

Parte della dottrina e della giurisprudenza, per lo più minoritaria, ritiene che le passività si trasferiscano insieme all’azienda in capo all’acquirente, quale obbligato in via principale, poiché per quanto concerne i debiti anteriori all’alienazione, l’art. 2560 c.c. prevede un accollo cumulativo previsto per legge in capo all’acquirente purché tali debiti risultino dai libri contabili obbligatori.

Viceversa, dottrina e giurisprudenza prevalenti affermano che la previsione della solidarietà dell’acquirente dell’azienda nell’obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell’azienda ceduta di cui al II comma dell’art. 2560 c.c., è posta a tutela dei creditori e non dell’alienante: pertanto, non si determinerebbe alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, restando il cedente il debitore effettivo.

Quanto al secondo quesito, è opportuno il richiamo alla fattispecie concreta.

L’atto di conferimento nel patrimonio della società alienante B prevede espressamente che la società conferitaria A subentri in tutte le situazioni attive e passive quali risultanti dalle scritture contabili obbligatorie.

Questa è la ragione per cui i giudici di merito hanno ritenuto che fosse perfezionato il trasferimento dei debiti futuri derivanti dall’esercizio dell’azione revocatoria di pagamenti già registrati in contabilità, con una decisione conforme ai precedenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione (Cass. Sez. I 28 luglio 2010 n. 17668).

Tuttavia anche in ordine al fenomeno traslativo si registra un contrasto giurisprudenziale di legittimità basato sulla tipicità dello stesso che è previsto solo nei casi di cessione di aziende bancarie dall’art. 58 legge bancaria.

Cessione? Quale responsabilità del cessionario per debiti futuri derivanti da eventuali azioni revocatorie

L’art. 58, infatti, nel prevedere il trasferimento delle passività al cessionario in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa e non la mera aggiunta di responsabilità di quest’ultimo a quella del cedente, deroga all’art. 2560 c.c. su cui prevale in virtù del principio di specialità, e comporta perciò il trasferimento anche dei debiti per sanzioni irrogate dopo la cessione per fatti commessi in precedenza.

Se è infatti indiscutibile che la norma prevede la liberazione del cedente alla scadenza del termine di tre mesi questa deroga non esclude che quello previsto dall’art. 2560 c.c. sia un accollo cumulativo con trasferimento dei debiti al cessionario.

Spetterà dunque alle Sezioni Unite risolvere i dubbi relativi alla possibilità che la società conferitaria sia  responsabile per i debiti da restituzione derivanti dall’accoglimento dell’azione revocatoria esercitata dagli organi della procedura della società cessionaria insolvente.

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