Il Tribunale di Roma ha affrontato un tema di grande attenzione: l’intelligenza artificiale può valere, da sola, come ragione fondante il licenziamento?

La sentenza è la n. 9135 del 19 novembre 2025.

Il caso trae origine dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo di una dipendente, con mansione di grafica, di una società che opera nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti e servizi tecnologici legati alla sicurezza informatica.

L’azienda, alle prese con difficoltà economiche, aveva avviato una riorganizzazione aziendale per ottimizzare la struttura e contenere i costi. In particolare, la società era intervenuta sui settori ritenuti meno strategici, tra cui quello del design, nel quale era impiegata la lavoratrice.

La posizione della dipendente era stata soppressa e le attività residue riassegnate al team leader, il quale svolgeva la prestazione avvalendosi anche dell’AI.

Il Tribunale, all’esito di un’approfondita istruttoria, ha ritenuto legittimo il licenziamento.

Decisiva è stata la testimonianza del team leader, chiamato a chiarire quale funzione l’AI avesse assunto nel nuovo assetto organizzativo dell’azienda: «ho iniziato ad utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale perché è iniziata la decrescita dell’azienda… va detto che gli strumenti di intelligenza artificiale non solo garantivano un alto livello di qualità ma permettevano di risparmiare economicamente e di velocizzare i tempi della prestazione lavorativa. In questo scenario ho iniziato sempre più a svolgere direttamente le mansioni [della ricorrente]».

Dalle dichiarazioni rese emerge con chiarezza come l’AI non abbia sostituito la lavoratrice, ma piuttosto consentito ad un’altra figura aziendale, già in forza e con maggiori competenze e ruolo, di assorbirne le funzioni; difatti, le attività di grafica sono state semplificate e ridotte in modo progressivo, al punto da non richiedere più una risorsa dedicata.

Il Tribunale ha così valorizzato l’esigenza dell’impresa di efficientare i processi e ridurre i costi fissi, riconoscendo la legittimità del ricorso a strumenti di AI, soprattutto nei settori in cui la tecnologia costituisce un fattore strutturale dell’organizzazione aziendale.

La sentenza pone comunque l’accento sul fatto che l’AI non può valere, da sola, come ragione fondante il licenziamento, ma rappresenta, piuttosto, uno dei fattori che possono incidere su un più ampio processo di riorganizzazione aziendale.

Pur valorizzandosi il ruolo dell’AI, la decisione rimane ancorata a principi giurisprudenziali consolidati, che subordinano la legittimità del recesso per giustificato motivo oggettivo alla rigorosa verifica di tutti i requisiti previsti dalla legge.

Nessun nuovo ed autonomo motivo di licenziamento, dunque.

Resta, tuttavia, una consapevolezza destinata a orientare il dibattito futuro: la digitalizzazione, pur senza cancellare i diritti, ne sta progressivamente ridisegnando i confini.

In questo scenario, spetterà alla giurisprudenza il compito di ricercare un punto di equilibrio tra l’inevitabile avanzamento tecnologico, la progressiva soppressione di alcune attività nonché la tutela dei diritti fondamentali e della dignità dei lavoratori.