Con l’ordinanza n. 17966 del 4 giugno 2026 la Corte di Cassazione affronta il rapporto tra istituto del distacco e accesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), affermando un principio di particolare interesse per la gestione delle crisi d’impresa.

La Corte chiarisce che il lavoratore distaccato può essere legittimamente collocato in CIGS dal datore di lavoro distaccante, purché ricorrano le condizioni previste dalla procedura autorizzata e non emergano elementi idonei a far ritenere il distacco meramente simulato o fraudolento.

L’argomentazione prende le mosse dalla natura del distacco, disciplinato dall’art. 30 del d.lgs. n. 276/2003.

Il distacco costituisce infatti una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa che rientra nel novero della flessibilità organizzativa, fondata sui requisiti dell’interesse del distaccante e della temporaneità, e non determina il trasferimento del rapporto di lavoro. Il datore distaccante conserva infatti la titolarità del rapporto, resta obbligato al pagamento della retribuzione e della contribuzione e continua ad assumere la veste di datore di lavoro sotto tutti i profili giuridici pertinenti, compreso quello disciplinare.

Da tale ricostruzione consegue che anche gli strumenti di integrazione salariale devono essere riferiti all’impresa titolare del rapporto di lavoro e non al soggetto presso il quale la prestazione viene temporaneamente resa.

Pertanto, ove l’azienda distaccante sia interessata da una procedura di CIGS regolarmente autorizzata e il lavoratore rientri nel relativo perimetro soggettivo, il suo temporaneo impiego presso un’altra impresa non costituisce, di per sé, un ostacolo all’ammissione al trattamento.

La Cassazione precisa, tuttavia, che tale soluzione è subordinata all’effettiva genuinità del distacco. Restano pertanto esclusi i casi nei quali il distacco venga utilizzato in modo artificioso per aggirare la disciplina degli ammortizzatori sociali o per estendere indebitamente il trattamento a lavoratori estranei alla reale situazione di crisi aziendale.

L’ordinanza declina coerentemente il principio secondo cui il distacco non comporta alcuna novazione soggettiva del rapporto di lavoro ed offre un chiarimento operativo particolarmente utile nelle realtà caratterizzate da gruppi societari, reti d’impresa e frequente utilizzo dello strumento del distacco, evitando che la mera collocazione funzionale del lavoratore presso un diverso soggetto possa incidere sull’accesso agli ammortizzatori sociali.

Il principio espresso dalla Cassazione valorizza dunque la permanenza del vincolo giuridico con il datore distaccante e conferma che la verifica dei presupposti della CIGS deve essere effettuata con riferimento all’impresa titolare del rapporto, fermo restando il controllo sulla genuinità del distacco e sull’assenza di finalità elusive.