L’apprendistato
dopo il Jobs Act
Il D.Lgs. n. 81/2015 è intervenuto sul contratto apprendistato apportando modifiche alla disciplina precedente (Testo Unico sull’apprendistato – D.Lgs n. 167/2011), ispirate principalmente al sistema duale tedesco basato sull’alternanza scuola/lavoro.
Il Testo Unico sull’apprendistato è stato abrogato, ad eccezione che per il regime transitorio previsto per le Regioni e le Province autonome nonché per i settori in cui la nuova disciplina non sia immediatamente operativa.
Esaminiamo le principali novità introdotte dalla riforma.
DEFINIZIONE
L’apprendistato è il contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.
Sono previste tre tipologie di apprendistato:
- per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. di primo livello);
- professionalizzante (c.d. di secondo livello);
- di alta formazione e ricerca (c.d. di terzo livello).
Da un punto di vista sistematico, il D.Lgs. n. 81/2015 individua all’art. 42 la disciplina comune a tutte e tre le tipologie di apprendistato, per poi definire negli articoli seguenti le caratteristiche peculiari di ciascuna.
DISCIPLINA GENERALE
Il contratto deve avere la forma scritta solo ai fini probatori.
Deve inoltre contenere, seppur in forma sintetica, il piano formativo individuale, definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.
Da segnalare che nell’apprendistato di primo e di terzo livello il piano formativo individuale è predisposto dall’istituzione formativa con il coinvolgimento dell’impresa.
La durata del contratto non può essere inferiore a 6 mesi, ad eccezione dei casi individuati dai CCNL con riferimento alle attività stagionali.
Durante l’apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
Nessuna modifica è intervenuta invece in tema di recesso, per il quale continua a trovare applicazione l’art.2118 c.c..
Ad eccezione delle materie sin qui trattate, la restante disciplina del contratto di apprendistato è rimessa alla contrattazione collettiva, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n.81/2015.
Sono confermati i vincoli di stabilizzazione (20% degli apprendisti per aziende con più di 50 dipendenti nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione). Tuttavia l’obbligo alla stabilizzazione è stato previsto solo per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.
LE 3 TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO
- APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO (per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore)
Fascia di età: da 15 anni fino al compimento dei 25 anni.
La principale novità è rappresentata dal fatto che ora è possibile stipulare il contratto non solo nel contesto di percorsi di istruzione e formazione professionale regionali, ma anche con studenti di scuola secondaria superiore, a partire dal secondo anno, per favorire il conseguimento del diploma e l’acquisizione di competenze professionali ulteriori rispetto a quelle previste dal piano formativo scolastico.
La durata del contratto non può essere superiore a:
- 2 anni per gli studenti delle Province autonome di Trento e Bolzano che hanno conseguito il diploma professionale quadriennale e che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l’esame di Stato ( 6, comma 5, D.P.R. n. 87/2010);
- 3 anni per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale regionale;
- 4 anni per il conseguimento del diploma professionale quadriennale regionale nonché per gli studenti iscritti al secondo anno (o successivo) di un percorso di istruzione secondaria superiore per l’acquisizione del diploma o di ulteriori competenze tecnico-professionali, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.
Il contratto può essere prorogato di ulteriori 12 mesi sia per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche (dopo un percorso formativo positivo), sia nel caso in cui l’apprendista non abbia conseguito alcun titolo.
La formazione è definita dalle Regioni ovvero, in assenza di regolamentazione regionale, con decreto del Ministero del Lavoro.
Il datore di lavoro deve sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro.
Per quanto riguarda la retribuzione, il monte ore formativo esterno all’azienda non è retribuito, mentre quello interno all’impresa è remunerato con un importo pari al 10% della retribuzione, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva.
Di particolare interesse la disposizione secondo cui costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall’istituzione formativa.
E’ possibile trasformare il contratto di primo livello in contratto di secondo livello nel rispetto dei limiti temporali previsti.
- APPRENDISTATO DI SECONDO LIVELLO (professionalizzante)
Fascia di età: da 18 anni (ovvero 17 in caso di qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005 [istruzione di formazione professionale) a 29 anni e 364 giorni.
La disciplina non ha subito particolari modifiche.
E’ finalizzato all’ottenimento di una qualificazione professionale.
MA COSA SI INTENDE PER QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE?
Secondo la definizione data dalla norma è determinata dalle parti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti dai sistemi di inquadramento del personale del CCNL applicato.
La durata del contratto non può essere superiore a 3 anni (ovvero 5 anni per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva).
La formazione di tipo professionalizzante è svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro ed è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda.
- APPRENDISTATO DI TERZO LIVELLO (di alta formazione e ricerca)
Fascia di età: da 18 anni a 29 anni e 364 giorni.
E’ indirizzato ai giovani in possesso di diploma superiore, per conseguire titoli di studio universitari e di alta formazione (master, lauree triennali e specialistiche, dottorati di ricerca) ed ai praticanti per l’accesso alle professioni ordinistiche.
La durata ed i profili formativi sono definiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano in accordo con le parti sociali, le Università e gli altri istituti formativi e di ricerca.
In assenza di tale regolamentazione è possibile stipulare apposite convenzioni tra i datori di lavoro (o loro associazioni) e gli istituti formativi.
E’ necessario stipulare un protocollo tra impresa ed istituzione formativa che disciplini la durata e la modalità della formazione aziendale, nonché il numero di crediti formativi riconoscibili per la formazione svolta presso il datore di lavoro.
La retribuzione è identica a quella per gli apprendisti di primo livello: nessun compenso per le ore di formazione presso gli istituti formativi; per le attività formative aziendali compenso pari al pari al 10% della retribuzione, fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.
Standard formativi e professionali
Con decreto ministeriale sono definiti gli standard formativi dell’apprendistato (cui sono assimilati gli standard professionali) che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni e che sono necessari per la definizione dei protocolli azienda-istituzione formativa.
Registrazione della formazione
La registrazione della formazione è di competenza dell’azienda per il contratto di secondo livello; compete, invece, alle istituzioni formative ed agli enti di ricerca per gli apprendisti di primo e terzo livello.
E’ istituito presso il Ministero del Lavoro il repertorio delle professioni, predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale contenuti nei contratti collettivi: ciò al fine di armonizzare le qualifiche e le qualificazioni professionali conseguibili secondo le diverse tipologie di apprendistato e di correlare gli standard formativi e professionali.
Certificazione delle competenze
Le competenze acquisite dall’apprendista sono certificate dall’istituzione formativa di provenienza dello studente secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 13/2013. Ad una prima lettura del testo sembra quindi che tale precetto sia destinato unicamente agli apprendistati scolastici in senso stretto.
LAVORATORI IN MOBILITA’ E DISOCCUPATI
La disciplina dell’apprendistato professionalizzante (secondo livello) trova applicazione, senza limiti di età, nei confronti di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.
La norma chiarisce che nei confronti di tali soggetti valgono le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, con la conseguenza che è escluso il recesso ad nutum al termine del periodo di apprendistato.
COMPUTO DEI LAVORATORI
Fatte salve diverse previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti.
BENEFICI CONTRIBUTIVI
Permangono per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, con esclusione dei lavoratori che siano beneficiari dell’indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.
REGIME SANZIONATORIO
In caso di inadempimento nella erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente responsabile e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 43, 44 e 45, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione.
Nel caso in cui rilevi un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro adotta un provvedimento di disposizione, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere (c.d. diffida ad adempiere).
Sono previste poi altre violazioni che sono colpite con sanzione amministrativa pecuniaria quali:
- stipula del contratto di apprendistato in forma scritta (ai fini della prova) e inserimento nel medesimo contratto, in forma sintetica, del piano formativo individuale;
- divieto di retribuzione a cottimo;
- possibilità di inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del CCNL ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio;
- presenza di un tutore o referente aziendale.
In questi casi, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro; in caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata da 300 a 1.500 euro.