Chi sono i lavoratori “fragili”?

Sono i lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) o in presenza di condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, debitamente certificate mediante riconoscimento di disabilità (art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992)

In assenza del verbale di riconoscimento della disabilità (di cui all’articolo 3, comma 1, della legge n. 104/1992) la condizione di rischio può anche essere attestata dagli organi medico-legali operanti presso le autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

Quali sono le tutele?

  • ASSENZA DAL LAVORO

Il periodo di assenza dal servizio viene equiparato a degenza ospedaliera a fronte della presentazione del certificato di malattia.

L’equiparazione per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia comporta il riconoscimento della prestazione economica e della contribuzione figurativa (entro i limiti del periodo massimo assistibile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza).

Il  lavoratore dovrà produrre la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l’indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/2020 ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

Durata: per l’anno 2020 dal 17 marzo al 15 ottobre; per l’anno 2021 dal 01 gennaio al 28 febbraio.

  • SMART WORKING

Il legislatore ha previsto l’esercizio di norma dell’attività lavorativa in modalità agile anche “attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.

Durata: a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 28 febbraio 2021.