La riforma della giustizia prevista dal d.lgs. 149/2022, pubblicato nella G.U. del 17/10/2022 in attuazione della legge n. 206/2021 – meglio nota come riforma Cartabia – si propone un riassetto formale e sostanziale del processo civile nell’ottica della semplificazione, speditezza e razionalizzazione (art. 1 comma 1 L. n. 206/2021).

Si tratta di un’operazione ad ampio spettro che andrà ad incidere sulla disciplina del processo civile di cognizione, del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali alternativi delle controversie, con interventi sul codice di procedura civile e su numerose leggi speciali.

Tra i procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie interessati dalla riforma vi è la mediazione che si sostanzia nell’attività svolta da un terzo imparziale, chiamato Mediatore, finalizzata a coadiuvare le parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.

Attualmente i procedimenti di mediazione, indipendentemente dalla materia, hanno una durata media di 6 mesi e le procedure in materia di condominio, che rappresentano circa il 12% della totalità dei procedimenti inscritti ogni anno, sono tra le più lunghe e con un indice di esito positivo molto inferiore rispetto alle altre materie (26% di accordi raggiunti in materia condominiale a fronte, ad esempio, del 44% riportato in materia di patti di famiglia e del 41% riportato in materia di diritti reali).  

Tra le cause della dilatazione delle tempistiche della mediazione in materia condominiale è stato individuato il dettato dell’art. 71 quater disp. att. c.c., in virtù del quale l’amministratore di condominio è legittimato a partecipare al procedimento di mediazione solo ove autorizzato dalla maggioranza degli intervenuti all’assemblea condominiale, che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio.

Tale autorizzazione è necessaria non solo per partecipare alla mediazione ma anche per la definizione di un eventuale accordo conciliativo, con un inevitabile prolungarsi delle tempistiche.

Il legislatore, con la riforma Cartabia, è intervenuto su tale aspetto dell’attuale normativa prevedendo che:

L’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa”.

L’assemblea di condominio, nella nuova disciplina che entrerà in vigore il 30 giugno 2023, dunque, dovrà essere necessariamente convocata solo nella fase conclusiva della mediazione per deliberare se approvare o meno l’ipotesi di accordo raggiunto dall’amministratore in contradditorio con la controparte.

Modifica, questa, che dovrebbe condurre ad una maggiore speditezza del procedimento di mediazione in materia condominiale.