Riconfermata, anche per il 2024, la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta sui premi di risultato erogati nel corso dell’anno corrente.

È quanto previsto dall’art. 1, comma 18, della L. 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) con riferimento al rapporto di lavoro nel settore privato.

La norma, già sperimentata nel 2023, non riguarda però tutti i premi aziendali, bensì soltanto le somme di ammontare variabile, erogate in esecuzione di quanto previsto da accordi aziendali o territoriali e la cui corresponsione è strettamente legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

Gli incrementi richiesti sono valutati attraverso indicatori numerici individuati nell’accordo e legati, per esempio, all’aumento delle performance aziendali o della produzione, al risparmio di fattori produttivi o all’inserimento di nuovi modelli organizzativi.

Tra i parametri più utilizzati rientrano: l’aumento del fatturato, la diminuzione degli scarti e delle note di credito, il rapporto tra il tempo stimato e quello effettivo di produzione, il miglioramento dei tempi di consegna e la riduzione delle non conformità.

Soprattutto nel corso degli ultimi anni si è poi assistito anche all’utilizzo di parametri strettamente connessi all’efficienza e alla sostenibilità, quali, ad esempio, il ricorso allo smart working e l’adozione di una politica “zero sprechi” (riduzione del consumo energetico ed incentivazione all’utilizzo dei mezzi pubblici).

È importante determinare il lasso di tempo entro cui gli obiettivi prefissati devono essere raggiunti e che l’accordo venga sottoscritto in un momento in cui ne è ancora incerto il conseguimento: per questo motivo è preferibile che lo stesso venga sottoscritto nei primi mesi dell’anno.

Ricordiamo che gli accordi devono essere siglati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative ed essere depositati telematicamente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione.

Il lavoratore, per avere diritto al beneficio della detassazione, deve aver percepito nell’anno precedente a quello di corresponsione del premio di risultato un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 80.000,00.

Inoltre, l’importo massimo su cui trova applicazione la detassazione è pari ad € 3.000,00, elevato ad € 4.000,00 per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

Si tratta di una previsione normativa certamente utile e da valutare per ridurre il cuneo fiscale dei lavoratori, a cui si aggiunge la possibilità di chiedere la conversione totale o parziale del premio di risultato in welfare aziendale (ad esempio, sconti per asili nido e baby sitter, buoni benzina, buoni pasto), con il beneficio della completa detassazione e decontribuzione.