Con decorrenza dal 1 gennaio 2016 sono entrate in vigore le nuove disposizioni contenute nel Titolo II del D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158 che hanno apportato alcune importanti modifiche alla disciplina prevista nell’art. 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Tale norma, rubricata Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie prevede ipotesi diverse di responsabilità solidale del cessionario che può essere:

limitata al valore della cessione realizzata;

illimitata quando si sia in presenza di frode.

La ratio della norma è quella di evitare che, attraverso le diverse forme negoziali di trasferimento dei beni costituenti il complesso aziendale, venga ad essere sottratta all’amministrazione finanziaria l’originaria garanzia patrimoniale per i crediti tributari vantati nei confronti del cedente, corrispondentemente a quanto previsto, in caso di cessione d’azienda, dall’art. 2560 II comma c.c. a tutela dei creditori.

La particolare natura del credito tributario, e il potenziale pregiudizio all’interesse pubblico determinato dalla riduzione della garanzia patrimoniale del soggetto cedente, avevano quindi indotto il legislatore a differenziare la disciplina tributaria da quella civilistica.

Responsabilità tributaria solidale del cessionario d’azienda

Da un lato, infatti, si prescindeva dalla condizione formale, richiesta dall’art. 2560 c.c., dell’iscrizione del debito fiscale nelle scritture obbligatorie contabili del soggetto cedente, in modo da estendere la disciplina dell’art. 14 D.lgs. 472/97 anche alle società non commerciali; dall’altro, si distingueva nettamente l’ipotesi lecita di cessione d’azienda (art. 14 I,II,III comma) dalla cessione d’azienda in frode ai crediti tributari ancorchè avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni (art. 14 IV e V comma).

A seguito alla riforma, mentre rimangono invariati tali commi della norma in questione, vengono invece introdotti ex novo, nell’art. 14 il  comma V bis e V ter.

Dunque la disciplina originaria, prevista nel comma I, II, III (cessione lecita) è rimasta tale e ancora oggi sancisce la responsabilità  del soggetto cessionario con la limitazione del quantum (entro il valore della cessione d’azienda o del ramo d’azienda) e dell’oggetto (con riferimento alle imposte e sanzioni relative alle violazioni commesse dal soggetto cedente nel triennio anteriore il trasferimento del ramo nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore).

Anche quella contenuta nei comma IV e V, relativi all’ipotesi di cessione attuata in frode ai crediti tributari, è rimasta invariata: il legislatore escludendo espressamente le precedenti limitazioni di cui all’ art. 14 IV comma, ha, infatti, previsto una presunzione legale di cessione in frode quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla contestazione di una violazione penalmente rilevante (art. 14 V comma).

Diversamente, le nuove disposizioni prevedono al comma V bis l’esonero del cessionario, dell’azienda o del ramo d’azienda, dalla responsabilità solidale nell’ambito delle procedure concorsuali e di crisi finanziaria in generale, salvi i casi di cessione attuata in frode all’amministrazione finanziaria e al comma V ter un’ estensione del perimetro di applicazione dell’art. 14 a tutte le ipotesi di trasferimento d’azienda incluso il conferimento.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2016 anche il conferitario, oltre che ogni soggetto che acquisisce a qualsiasi titolo la proprietà dell’azienda, sarà responsabile solidalmente per i debiti tributari.

Responsabilità tributaria solidale del cessionario d’azienda

Restano fermi, tuttavia, i criteri di limitazione di tale responsabilità, previsti nei primi commi della norma:

  • l’amministrazione finanziaria ha l’obbligo di preventiva escussione del patrimonio del cedente;
  • il cessionario risponde di tali passività nei soli limiti del valore dell’azienda o del ramo acquisito;
  • il cessionario ha la possibilità di richiedere all’amministrazione finanziaria ed agli enti preposti all’accertamento dei tributi, per quelli di loro competenza, il rilascio di un certificato sull’esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non siano stati soddisfatti.

Tale certificato, sia qualora risulti negativo, sia quando non venga rilasciato entro 40 gg dalla richiesta ha pieno effetto liberatorio a favore del cessionario.

E’ opportuno ricordare che il termine del 1 gennaio 2016 è stato previsto nella legge di stabilità 2016, anticipando così di un anno l’entrata in vigore della norma in commento rispetto alla data del 1 gennaio 2017 originariamente indicata e prevista nell’art. 32 D.lgs.  24 settembre 2015 n. 158.

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