Ci eravamo lasciati con le modifiche in tema di cessione del credito portate dalla Legge 25/2022 e dalla Legge 34/2022 e con un dibattito aperto in relazione alla proroga degli incentivi per le abitazioni unifamiliari (Articolo 11.05.2022).

Da allora diversi cambiamenti normativi hanno interessato la disciplina del Superbonus; vediamo dunque a che punto siamo arrivati.

Fra le novità più rilevanti, innanzitutto rileviamo che il decreto aiuti quater e la Legge di bilancio 2023 hanno modificato l’aliquota di detrazione del Superbonus portandola dal 110% al 90% per le spese sostenute dal 01 gennaio 2023, con previsione di progressiva riduzione dell’agevolazione per i prossimi due anni (al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025).

La normativa prevede alcune eccezioni in base al soggetto beneficiario, alle tempistiche di presentazione del titolo edilizio e/o alla tipologia di interventi.

Fra tutto, ad esempio, si evidenzia che per i condomini è ancora possibile usufruire della detrazione al 110% per le spese sostenute nel 2023 se:

  • la delibera assembleare che ha approvato i lavori è stata adottata entro il 18.11.2022 e la CILAS depositata entro il 31.12.2022;
  •  la delibera assembleare che ha approvato i lavori è stata adottata tra il 19.11.2022 e il 24.11.2022 e la CILAS depositata entro il 25.11.2022;
  •  trattasi di interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l’istanza di acquisizione del titolo abitativo.

Per quanto riguarda invece gli edifici plurifamiliari, il Superbonus al 110% spetta per le spese sostenute nel 2023 se:

  • trattatasi di interventi per i quali alla data del 25.11.2022 risulta presentata la CILAS;
  • trattasi di interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l’istanza di acquisizione del titolo abitativo.

Quanto invece agli edifici unifamiliari o unità immobiliari indipendenti e autonome site in edifici plurifamiliari, con interventi avviati nel 2020, 2021 e 2022, è stato prorogato al 30 settembre 2023 il termine per beneficiare dell’aliquota sempre al 110% per le spese sostenute fino a quella data, ma solo se al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Altre novità hanno riguardato il meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura, che sono stati eliminati con il DL 16 febbraio 2023 n.11, a partire dal 17 febbraio 2023, lasciando così spazio solo per la detrazione delle spese in dichiarazione dei redditi.

Si rileva però che vi è anche la possibilità, per chi non ha effettuato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della cessione del credito del Superbonus o degli altri bonus edilizi entro la scadenza del 31 marzo 2023, di essere rimesso in termini, presentando la domanda entro il 30 novembre 2023, usufruendo della così detta “remissione in bonis”, cioè dell’opportunità di effettuare la cessione a banche, assicurazioni o intermediari finanziari o assicurativi, regolarizzando il ritardo con il pagamento di una sanzione fissa di 250 euro. Ciò con riferimento alle spese sostenute nel 2022.

Questo, dunque, il quadro in cui si trovano ad operare, attualmente, i professionisti del settore e sul quale vi terremo aggiornati.