Come noto, l’installazione di un sistema di videosorveglianza impone diversi, importanti accorgimenti dettati dalla normativa in materia di privacy e non solo. Il mancato rispetto di dette regole espone al rischio di pesanti sanzioni.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha, ad esempio, recentemente sanzionato un ristorante che non aveva adottato tutte le misure necessarie.

Nello specifico: (i) non era stato posizionato alcun cartello di avviso di area sottoposta a sorveglianza; (ii) le telecamere installate erano idonee a riprendere ampi spazi della strada pubblica prospicente l’esercizio commerciale e (iii) non era stata richiesta l’autorizzazione all’installazione dell’impianto all’Ispettorato del Lavoro, necessaria, in questo caso, derivando dallo stesso la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei dipendenti.

Va considerato che l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza può determinare, in relazione al posizionamento delle telecamere e alla qualità delle immagini riprese, un trattamento di dati personali. Tale trattamento deve, quindi, essere effettuato nel rispetto dei principi e delle regole contenuti nel Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR).

Tra questi, innanzitutto, il principio di trasparenza, per cui gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, attraverso l’apposizione di idonei cartelli (informativa c.d. “di primo livello”) e devono ricevere ulteriori informazioni dettagliate sul relativo trattamento (tramite un’informativa c.d. “di secondo livello”).

Inoltre, nel caso di ripresa di area esterna ad edifici ed immobili, il trattamento deve avvenire con modalità tali da limitare l’angolo visuale all’area effettivamente da proteggere, evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari non rilevanti.

Altro elemento importante è la definizione dei tempi di conservazione delle immagini, che non può essere più lungo di quanto necessario per le finalità per le quali le stesse sono acquisite.

In attuazione delle ulteriori norme in materia di privacy, chi installa telecamere deve inoltre, ad esempio:

  • autorizzare al trattamento dei dati i soggetti che hanno accesso alle immagini (live o registrate), con apposita designazione;
  • formare detti soggetti sulle modalità di trattamento;
  • stipulare il contratto ex art. 28 del GDPR con la società che gestisce il sistema di videosorveglianza;
  • effettuare preliminarmente, ove occorra, la c.d. “DPIA” (valutazione di impatto).

Va, infine, considerato che qualora dal sistema di videosorveglianza derivi, come nel caso in esame, anche solo la possibilità di un controllo a distanza dei lavoratori, questo può essere impiegato solo per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. Inoltre, la relativa installazione deve, in ogni caso, essere preceduta dalla stipulazione di un accordo collettivo con la rappresentanza sindacale o, ove non sia stato possibile raggiungere tale accordo o in caso di assenza delle rappresentanze stesse, dal rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro.

Ciò, anche nel caso in cui i dipendenti siano informati della presenza delle telecamere.

Tutte regole, quelle appena esposte, che si applicano indipendentemente dalla dimensione dell’ente, dunque anche ai piccoli imprenditori come nel caso del ristorante sanzionato, che si è visto infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni commesse.