Rottamazioni e liti pendenti: le Sezioni Unite fanno chiarezza
Con due sentenze n. 5889 e n. 5890 del 15/03/2026, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a pronunciarsi in merito alla “rottamazione quater” per carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, hanno finalmente posto fine ad un contrasto giurisprudenziale sorto su tre aspetti fondamentali riguardanti il rapporto tra la definizione agevolata delle cartelle esattoriali (c.d. Rottamazione) e le liti pendenti.
La prima questione affrontata dalla Suprema Corte è il momento in cui si perfeziona l’estinzione del processo pendente. Alcuni orientamenti subordinavano l’estinzione all’integrale pagamento del piano di rateizzazione, mentre altri la collegavano alla semplice presentazione della domanda. Le sentenze n. 5889/2026 e n. 5890/2026 hanno invece chiarito che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi pendenti, la definizione agevolata si perfeziona con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute.
Il Giudice, dunque, sarà tenuto a dichiarare d’ufficio l’estinzione del processo non appena gli viene prodotta la dichiarazione di adesione del debitore, la comunicazione di ammissione da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione e la documentazione attestante il pagamento della prima o unica rata.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno affermato che, nel caso di solidarietà passiva per il debito nei confronti dell’Agenzia di riscossione, la definizione agevolata effettuata da uno dei coobbligati produce i suoi effetti sostanziali e processuali anche nei confronti degli altri coobbligati che non hanno aderito alla procedura. In altre parole, l’adempimento da parte di uno libera tutti gli altri, indipendentemente dall’adesione. Ciò in quanto, in presenza di un vincolo solidale, l’unicità del rapporto debitorio e l’identità della prestazione producono un effetto liberatorio generale.
Infine, con particolare riferimento alla sentenza n. 5889/2026, la Suprema Corte ha stabilito che la “rottamazione quater” non è limitata ai soli debiti tributari, ma può essere applicata anche a debiti di natura non tributaria.
Le due pronunce delle Sezioni Unite, seppur intervenute tardivamente rispetto ai contenziosi già sorti, rappresentano un importante punto di svolta, fornendo indicazioni operative chiare che permetteranno di evitare future situazioni di incertezza nelle prossime rottamazioni o definizioni agevolate.

