Il Garante continua l’attività di adeguamento alla nuova normativa europea.

Con il provvedimento di giugno scorso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 luglio, il Garante ha fornito nuove indicazioni sulle modalità di trattamento delle “categorie particolari di dati personali” nell’ambito del rapporto di lavoro.

Parliamo di quei dati – particolarmente tutelati sotto il profilo privacy – elencati all’art. 9 del Regolamento Europeo: dati che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, biometrici, dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.

Il provvedimento è rivolto a tutti coloro che, a vario titolo, trattano dati ai fini dell’istaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro, comprese agenzie per il lavoro, associazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, medici competenti.

Il Garante non soltanto chiarisce quali dati particolari poter trattare e per quali finalità, ma fornisce altresì specifiche indicazioni pratiche ed operative sulle modalità di trattamento degli stessi, nella fase preliminare alle assunzioni e nel corso del rapporto.

Particolare attenzione viene data, ad esempio, al trattamento dei dati che rivelano convinzioni filosofiche o religiose (che possono essere trattati esclusivamente in caso di fruizione di permessi in occasione di festività religiose o per le modalità di erogazione dei servizi di mensa o per l’esercizio dell’obiezione di coscienza) o a quei dati che rivelano opinioni politiche o l’appartenenza sindacale (che possono essere trattati solo ai fini della fruizione di permessi o di periodi di aspettativa e per consentire l’esercizio dei diritti sindacali).

Tra le prescrizioni sulle modalità di trattamento troviamo quelle che disciplinano la trasmissione dei dati, al dipendente stesso o ad altri uffici per esigenze organizzative, in formato elettronico o cartaceo.

In quest’ultimo caso, ad esempio, deve trattarsi sempre di un plico chiuso, salva la necessità di acquisire, anche mediante la sottoscrizione per ricevuta, la prova della ricezione dell’atto.

Le tutele previste dal provvedimento in commento riguardano una varietà di interessati, quali lavoratori subordinati (anche se parti di un contratto di apprendistato, di formazione, a termine, di lavoro intermittente o occasionale), ma anche candidati,  praticanti per l’abilitazione professionale, prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro o in rapporto di tirocinio, consulenti e liberi professionisti, agenti, rappresentanti, mandatari, soggetti che ricoprono cariche sociali o altri incarichi in società, enti, associazioni e organismi.

Anche alla luce di queste nuove prescrizioni, diventa assolutamente indispensabile per tutti i datori di lavoro, pubblici e privati e per tutti i soggetti cui il provvedimento è rivolto, adeguare la modulistica in uso e adottare procedure interne atte a garantire il rispetto delle modalità di trattamento indicate dal Garante e vigilare sull’osservanza delle stesse, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa.

Si consideri che, con il medesimo provvedimento, il Garante ha fornito indicazioni specifiche sul trattamento dei dati particolari anche da parte di organismi di tipo associativo, delle fondazioni, chiese, associazioni o comunità religiose, nonché da parte degli investigatori privati.

Anche questi soggetti devono quindi attivarsi per rendere la propria organizzazione adeguata e rispondente alle nuove prescrizioni.

Il Garante si è, infine, dedicato al trattamento dei dati genetici e al trattamento dei dati personali per scopi di ricerca scientifica, fornendo anche in questo caso una serie di regole alle quali tutti i soggetti coinvolti devono inevitabilmente attenersi.

 

Team Privacy – Protezione dei dati personali