Tra i vari strumenti che la legge n. 112/2016 (Legge sul Dopo di Noi) ha messo a disposizione delle famiglie per la realizzazione di progetti di vita che favoriscano l’autonomia ed il benessere dei loro familiari disabili, il trust è certamente quello maggiormente significativo.

L’istituto, infatti, ha la duplice finalità di tutelare non solo i soggetti che si trovano in condizioni di particolare fragilità e debolezza, ma anche le famiglie, affinché possano destinare il proprio patrimonio al soddisfacimento di esigenze e necessità, sia attuali che future, del proprio congiunto.

Da tempo – anche prima dell’entrata in vigore della legge sul Dopo di Noi – la giurisprudenza di merito si è pronunciata in favore della validità del trust per disabili.

Infatti non sono pochi i casi in cui i Giudici Tutelari hanno autorizzato gli amministratori di sostegno a costituire trust in favore dei soggetti deboli, attribuendo ai trustee (individuati, a seconda delle ipotesi, nel genitore o parente, nelle trust company o nelle onlus operanti nei settori assistenziali e/o socio – sanitari) il compito di conferire nel fondo le più svariate tipologie di beni mobili ed immobili.

Con conseguente obbligo per i trustee di rendere conto agli amministratori di sostegno del proprio operato che dovrà successivamente essere sottoposto, per il controllo finale, ai Giudici Tutelari.

In tal modo i Giudici di merito hanno voluto tenere ben distinta la figura del trustee da quella dell’amministratore di sostegno, attribuendo ad entrambe compiti e ruoli differenti, seppur strettamente connessi tra loro.

Oggi, a poco più di un anno dall’entrata in vigore della legge sul Dopo di Noi ed in considerazione dei vantaggi, anche fiscali, apportati dal legislatore, la giurisprudenza si è nuovamente pronunciata in merito all’efficacia del trust per disabili.

Con un recente decreto del 10.10.2017, il Giudice Tutelare presso il Tribunale di Roma ha autorizzato un amministratore di sostegno a costituire un trust nell’interesse esclusivo del beneficiario disabile, conferendovi una serie di beni immobili di proprietà della famiglia del medesimo.

Il Giudice Tutelare ha motivato la propria decisione in ragione della ormai assodata compatibilità dell’istituto del trust con l’ordinamento giuridico italiano, nonché del riconoscimento del medesimo, da parte della giurisprudenza, quale “atto dispositivo che realizza interessi meritevoli di tutela per soggetti con disabilità”.

Si tratta della prima pronuncia incentrata sulle disposizioni normative per il Dopo di Noi in materia di trust.

A nostro avviso l’istituto, purtroppo ancora poco conosciuto e visto dai più con una certa diffidenza, potrebbe davvero costituire uno strumento per aiutare le famiglie a realizzare un concreto progetto di vita futuro per il proprio familiare disabile.

 

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