I giudici della V sezione penale della Suprema Corte, con l’ordinanza n. 9186 del 4 marzo scorso, avevano chiesto alle Sezioni Unite se la modifica dell’art. 2621 c.c. per effetto dell’art. 9 L. n. 69/2015 nella parte in cui, disciplinando le false comunicazioni sociali, non aveva riportato l’inciso “ancorché oggetto di valutazioni”, avesse determinato o meno un effetto parzialmente abrogativo della fattispecie.

Ieri le Sezioni Unite, ponendo fine al contrasto giurisprudenziale venutosi a creare (news dell’11 marzo 2016 e news del 4 marzo 2016), hanno chiarito che la modifica legislativa del 2015 non ha comportato l’abrogazione del falso valutativo, evidenziando che sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo all’esposizione o all’ammissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.  

La lettura delle motivazioni fornirà certamente l’occasione per tornare in argomento.