Smart working e obbligo di informativa sulla salute e sicurezza: facciamo il punto
È innegabile che la pandemia del 2020 ha letteralmente spinto il mondo del lavoro verso lo smart working, portando all’attenzione di tutti, legislatore compreso, una modalità di svolgimento della prestazione di fatto poco valorizzata fino ad allora.
Ed è così che la disciplina dello smart working è stata recentemente interessata da un intervento normativo che ha notevolmente rafforzato gli obblighi in materia di salute e sicurezza.
Gli obblighi c’erano, ma non erano previsti all’interno del Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) e, soprattutto, non erano passibili di conseguenze penali in caso di violazione.
Dal 07 aprile 2026 con la Legge 34/2026 (c.d. Legge annuale sulle piccole e medie imprese) è stato colmato il vuoto e, con ciò, sostanzialmente imposto ai datori di lavoro di porre maggiore attenzione alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in smart working.
La Legge 81/2017 già regolamentava e tuttora regolamenta tali obblighi, che sono quelli di garantire la salute e sicurezza del lavoratore in smart working e di consegnare, con cadenza almeno annuale, al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, un’informativa scritta sui rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
La Legge 81/2017 non ha previsto sanzioni per il mancato rispetto di tali obblighi: la mancata consegna dell’informativa rilevava “soltanto” sotto il profilo di una possibile responsabilità civile in caso di infortunio o ai fini delle segnalazioni di cui al D.Lgs. 231/2001.
La Legge 34/2026 ha sostanzialmente mantenuto i medesimi obblighi, salvo fare specifico riferimento agli obblighi di sicurezza che attengono all’utilizzo dei videoterminali, ma li ha espressamente inseriti nel Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro, all’art. 3, comma 7 bis.
Tale inserimento non è solo formale, ma sostanziale e non di poco conto, in quanto comporta che le violazioni agli obblighi in questione dal 07 aprile 2026 sono passibili di sanzioni penali: la novità più rilevante è, infatti, quella per cui la violazione dell’obbligo di consegna dell’informativa è punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.
I datori di lavoro devono quindi attivarsi al fine di fornire, almeno annualmente, l’informativa ai lavoratori in smart working e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e, prima ancora, adeguare il DVR e fare la corretta valutazione dei rischi, pena, in difetto, sanzioni penali.
Tra gli obblighi da assolvere, come detto, la Legge 34/2026 ha espressamente previsto quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali.
La novità è formale, se si considera che evidentemente il rischio da utilizzo dei videoterminali ha sempre caratterizzato la prestazione in smart working e quindi doveva già essere valutato.
Ma, anche in questo caso, l’inserimento della previsione nel Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro ha un impatto sostanziale rilevante, in quanto comporta l’applicazione integrale della disciplina prevista dal medesimo Testo Unico riguardo alla valutazione del rischio per l’utilizzo dei videoterminali, comprese le sanzioni penali previste per il caso di mancato assolvimento dei relativi obblighi.
È chiaro che la valutazione può non essere sempre di pronta e facile soluzione, se si considera che la peculiarità dello smart working è il fatto che il datore di lavoro non ha la disponibilità fisica dei luoghi in cui la prestazione viene svolta.
Il lavoratore, proprio perché conosce e ha egli stesso la disponibilità dei luoghi in cui rende la prestazione, diventa parte attiva del processo sia ai fini della redazione dell’informativa sia ai fini del rispetto dell’informativa stessa.
In conclusione, è fondamentale che il datore di lavoro esegua una corretta valutazione dei rischi di concerto con RSPP e consulente per la sicurezza e personalizzi quanto più possibile l’informativa, che, nella maggior parte dei casi, non potrà più essere redatta sulla base del format a suo tempo messo a disposizione dall’INAIL.

